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STATUTO
Della “A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI
AMBIENTALI DI ROZZANO S.p.A.”
Denominazione — Sede - Durata
Articolo 1
(Denominazione)
E’ costituita una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata
A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.p.A.
Articolo 2
(Sede)
2.1 La società ha sede legale e amministrativa in Rozzano.
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell’organo amministrativo. La variazione della sede sociale deve essere comunicata ai soci, agli organi di controllo e al revisore entro 30 giorni dalla sua variazione.
2.3 Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite in Italia e all’estero filiali, magazzini, uffici e rappresentanze e parimenti potranno essere soppresse.
Articolo 3
(Domicilio dei soci)
3.1 Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
3.2 Ai fini delle norme che disciplinano il presente statuto, azionisti, amministratori, sindaci e soggetto incaricato della revisione, sono tenuti a comunicare, se posseduto, anche il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica e di comunicare prontamente la loro eventuale variazione.
Articolo 4
(Durata)
La durata della società è stabilita fino al
Oggetto sociale
Articolo 5
(Oggetto Sociale)
5.1 La società ha per oggetto l’esercizio dell’attività di gestione dei servizi pubblici relativi ai settori di seguito indicati.
5.1.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
a) Raccolta, trattamento e distribuzione d’acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
b) raccolta, trattamento e smaltimento d’acque reflue e/o meteoriche;
c) servizio di analisi, con appositi laboratori, per il controllo qualitativo nelle varie fasi del ciclo.
5.1.2 SERVIZI PER L’ENERGIA E IMPIANTI TECNOLOGICI
5.1.2.1 GAS E DISTRIBUZIONE
Distribuzione di gas attraverso reti di gasdotti locali, compreso servizi di regolazione della pressione, bilanciamento del carico e miscelazione, per usi civili e industriali, nonché l’esercizio dell’industria del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni.
5.1.2.2 GENERAZIONE ENERGIA - CALORE E SERVIZI DERIVATI
a) attività di produzione, di trading, di importazione dall’Estero e di vendita di energia elettrica su libero mercato ai sensi del D.Lgs.n.79/1999, dell’attività di interscambio di pacchetti di energia elettrica sulla costituenda borsa energia elettrica e di ogni altra attività connessa con la liberalizzazione del mercato di energia elettrica;
b) attività e servizi di produzione-distribuzione di energia-calore, mediante utilizzazione di vettori energetici anche diversi dal metano;
c) realizzazione e/o gestione di centrali termiche ed impianti di condizionamento;
d) realizzazione e/o gestione di impianti di cogenerazione energia-calore;
e) realizzazione e/o gestione di reti di teleriscaldamento;
f) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione d’energia idroelettrica o da fonti rinnovabili.
5.1.2.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
a) gestione dei servizi di illuminazione pubblica, loro implementazione e manutenzione;
b) realizzazione e/o gestione di impianti di illuminazione pubblica;
c) gestione e installazione delle reti di cablaggio e informatiche;
d) fornitura di infrastrutture di reti di comunicazione a larga banda (cablaggio) per servizi alle famiglie, organizzazioni ed operatori economici in generale;
e) installazione, implementazione e gestione di impianti semaforici e video sorveglianza.
5.1.3 SERVIZI AMBIENTALI
Servizi in campo ambientale - sanitario, della difesa del suolo e della tutela delle acque e più in generale della qualità della vita, anche attraverso l’elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati.
5.1.4 SERVIZIO IGIENE URBANA
a) gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
b) raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti urbani, urbani assimilabili, speciali, riciclabili, nonché tutte le operazioni ausiliarie al servizio (fornitura, noleggio, manutenzioni, riparazioni, lavaggio e disinfestazione di automezzi, attrezzature e contenitori per rifiuti);
c) commercializzazione delle risorse ottenute nell’esercizio della gestione economica dei rifiuti e ogni altra attività e servizio di pulizie e igiene delle aree urbane, ambientali ed immobili;
d) gestione dei servizi amministrativi connessi alla fornitura del servizio.
5.1.5 SERVIZI DI GESTIONE DI BENI E PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI
a) gestione dei servizi di manutenzione strade, immobili pubblici arredo urbano;
b) gestione dei servizi di manutenzione parchi e giardini comprese le attività agricole complementari;
c) progettazione e realizzazione di interventi straordinari sul patrimonio pubblico.
5.1.6 SERVIZI PER PROGETTI SPECIALI
Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana ai sensi dell’articolo 120 del T.U. dell’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs.
5.1.7 SERVIZI ALLO SPORT E TEMPO LIBERO
a) gestione dei servizi alle persone in campo sociale, culturale e sportivo, anche attraverso la realizzazione di strutture strumentali ed idonee ad assolvere i servizi;
b) gestione degli impianti sportivi e delle attività ad essi collegate, ovvero di tipo ricreativo e culturale, nonché attività di promozione dello sport e del tempo libero.
5.1.8 SERVIZI SOCIO SANITARI
a) gestione di farmacie e di erboristerie pubbliche;
b) gestione dei servizi socio sanitari integrati, compreso i servizi svolti dalle farmacie pubbliche.
5.1.9 SERVIZI DI RISTORAZIONE
Gestione dei servizi per mense e refettori comprese tutte le attività ad esse connesse di distribuzione dei pasti, la fornitura di prodotti alimentari e/o prodotti semilavorati, o comunque alla ristorazione in generale, compresa quella scolastica.
Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni), compresa la manutenzione ordinaria in generale e quella verde in particolare, la pulizia, la custodia, la fornitura inerti e di lampade votive ed inclusa la gestione dei servizi funerari e la realizzazione dei forni crematori.
a) Assistenza domiciliare o, in caso di degenza presso ospedali, case di cura, residenze protette, comunità e luoghi di villeggiatura, rivolta prevalentemente ad anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in stato di bisogno e/o difficoltà, con garanzia della cura, della sorveglianza e della salvaguardia fisica e psichica dei soggetti a cui è rivolta;
b) l’intervento a favore delle famiglie, finalizzato compiutamente all’educazione dei figli minori, al fine di favorire ogni forma di inserimento degli stessi in stato di bisogno, anche se temporaneo, nel contesto sociale;
c) tutte le attività di supporto finalizzate al recupero funzionale di degenti ed ex degenti di strutture ospedaliere e psichiatriche sia pubbliche che private;
d) l’educazione alimentare, per la corretta tutela della salute e la prevenzione della malattie;
e) la gestione di strutture pubbliche e private, RSA, RSD, CDD, socio – sanitarie ed educative e riabilitative, di centri polivalenti multifunzionali ed educativi, asili nido e/o scuole, case di vacanza marine, montane e lacustri, campeggi sia per giovani ed adulti che per anziani, comunque atti a prevenire stati e situazioni di disagio sociale;
f) la gestione di corsi extra scolastici e del servizio di pre e post scuola;
g) la formazione professionale nel settore dei servizi sociali.
a) Esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea urbani ed extra urbani;
b) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone per conto terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
c) gestione di parcheggi e di aree di sosta con e senza custodia di veicoli;
d) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone come gestione autostazioni, aree intermodali, gestione biglietteria e punti vendita di titoli di viaggio;
e) altre attività connesse alla mobilità in città: impianto di esercizio dei semafori, di segnaletica orizzontale e verticale, posa indicatori stradali e toponomastici, controllo automatico degli accessi ecc., ivi comprese le funzioni attribuibili al mobility manager.
a) l’assunzione, in concessione o in appalto della riscossione di canoni relativi alla pubblicità, alle pubbliche affissioni, occupazione aree e spazi pubblici, tributi e altre entrate comunali relative al Comune di Rozzano.
5.2 La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività e servizi complementari ed accessori:
a) attività complementari, accessorie ed ausiliarie di quelle istituzionali nei pubblici servizi statuiti al precedente 5.1 nonché ogni altra attività strumentale connessa ai servizi stessi;
b) servizi di consulenza, assistenza e servizi nei pubblici servizi statuiti al precedente 5.1 anche attraverso l’elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
c) organizzazione e gestione di corsi, convegni e conferenze per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
d) elaborazione di progetti e direzione lavori per opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi, nei campi di proprio interesse;
e) organizzazione dell’aggiornamento professionale del personale nei campi di proprio interesse.
5.3 La società, per la realizzazione delle attività sopra descritte, potrà effettuare studi, progettazioni, ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali a enti pubblici e privati.
5.4 Nell’ambito dell’esercizio delle attività che costituiscono il proprio oggetto sociale la società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie, industriali e tecniche, strumentali, necessarie e utili ai propri scopi, (compresa la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari), ritenute dall’amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, anche nell’interesse e per obbligazioni di terzi.
5.5 Essa può anche assumere o cedere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, Imprese, Consorzi ed Associazioni, aventi oggetto sociale analogo, simile, accessorio o complementare al proprio, che il Consiglio di amministrazione riterrà utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
Capitale sociale — Azioni — Trasferimento delle azioni Articolo 6
(Capitale sociale e azioni)
6.1 Il capitale sociale è di EURO 3.581.298,00(tremilionicinquecentottantunmiladuecentonovanotto/00) ed è suddiviso in numero 3.581.298 (tremilionicinquecentottantunmiladuecentonovanotto/00) azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 EURO ciascuna.
6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative; non possono essere date in pegno o costituite in garanzia o in usufrutto.
6.3 Le azioni sono indivisibili e pertanto in caso di con titolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune.
6.4 Le azioni sono distinte nelle categorie A e B.
6.5 Le azioni della categoria “A” debbono rappresentare la maggioranza del capitale sociale e sono possedute unicamente da soggetti ai quali, per legge, è riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico.
6.6 Le azioni di categoria “B” possono essere possedute anche da soggetti di diritto privato.
6.7 Salvo quanto previsto nei successivi articoli 26, 36 e 44 sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, le azioni di entrambe le categorie non differiscono tra loro e conferiscono ai possessori identici diritti e doveri.
6.8 Il capitale sociale deve essere detenuto, per tutta la durata della società, in misura complessiva non inferiore al 51%, da soggetti ai quali, per legge, è riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico e ciò anche nel caso di aumento del capitale o di recesso. Tale limite si riferisce esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto in assemblea.
Articolo 7
(Aumento del capitale)
7.1 Il capitale potrà essere aumentato, in denaro o in natura, nonché gratuitamente, anche con l’emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile o da leggi speciali, fermo restando quanto statuito al precedente articolo 6, comma 8. L’assemblea può riservare la sottoscrizione di parte dell’aumento del capitale a cittadini residenti nel Comune di Rozzano, determinandone modalità e limiti.
7.2 Nell’ipotesi di aumento del capitale sociale in natura, possono essere oggetto di conferimento da parte dei soci tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, esclusa la prestazione di opere o di servizi.
7.3 In caso di aumento di capitale sociale in denaro gli azionisti avranno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al possesso azionario emergente dall’iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell’aumento di capitale sociale.
7.4 Il diritto di opzione deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o per fax da inviarsi all’organo amministrativo della società entro trenta giorni dalla data di deposito della delibera nel Registro delle Imprese. In caso di aumento di capitale tramite conferimenti in natura, non spetta ai soci il diritto d’opzione.
7.5 Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai loro possessori in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in capo a coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni o obbligazioni convertibili.
7.6 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’organo amministrativo nei termini e nei modi che esso reputerà rispondenti alle esigenze e alle necessità della società, tenuto conto quanto deliberato dall’assemblea.
7.7 A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l’interesse legale; si applica la procedura prevista dalle disposizioni di legge nei casi di mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei soci. Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto.
7.8 L’assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali, nonché di azioni o di quote di altre società nelle quali la società abbia compartecipazione.
Articolo 8
(Trasferimento delle azioni)
8.1 L’alienazione di azioni (o diritti di opzione) a qualsiasi titolo ha efficacia verso la società solo se è stata rispettata la procedura prevista nel presente Statuto e salvo diverso ed unanime accordo tra i soci:
a) esclusi i trasferimenti mortis causa, il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie azioni, è tenuto ad offrirle in prelazione agli altri soci;
b) il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale;
c) ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo in via fra loro proporzionale;
d) l’offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Libro soci;
e) l’esercizio della prelazione deve essere comunicato al socio offerente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente cornma;
f) se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il socio offerente, salvo quanto disposto al 2° comma, sarà libero di vendere o trasferire le proprie azioni entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci;
g) decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare la prelazione ai soci prima di alienare ad altri le proprie azioni;
h) le norme suddette non si applicano nel caso in cui il trasferimento avvenga, anche per atto tra vivi, a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti diretti del socio alienante.
8.2 Nell’ipotesi di cui alla lettera f del 1° comma, la società, fino a concorrenza della decima parte del capitale sociale e per la percentuale resasi disponibile per il mancato esercizio, in tutto o in parte, del diritto di prelazione da parte dei soci, ha diritto di concorrere all’acquisto delle azioni poste in vendita, esercitando la prelazione, in osservanza di quanto disposto dall’art. 2357 c.c.
8.3 Le alienazioni effettuate a norma del precedente comma, sono efficaci soltanto se poste in essere nel rispetto del limite indicato nell’articolo 6, comma 8, e per la parte non eccedente tale limite.
8.4 L’annotazione nel Libro dei soci dell’alienazione di azioni, che comporti la violazione del limite di cui all’articolo 6, comma 8 dello Statuto, deve essere rifiutata per la parte eccedente la percentuale stabilita.
Strumenti finanziari - Obbligazioni — Finanziamenti - Patrimoni destinati
Articolo 9
(Strumenti finanziari)
9.1 La società potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.
9.2 Con apposita delibera dell’assemblea straordinaria saranno stabilite le modalità, le condizioni di emissione, i diritti che vengono conferiti, la possibilità di trasferimento, le eventuali cause di decadenza o di riscatto, le sanzioni in caso d’inadempimento delle prestazioni ed, eventualmente, le modalità di circolazione.
9.3 Gli strumenti finanziari non possono essere imputati a capitale.
Articolo 10
(Obbligazioni)
10.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, a mezzo titoli al portatore o nominativi; le condizioni, le modalità di collocamento e di estinzione del prestito sono stabilite dall’assemblea straordinaria. Nel caso sia prevista la convertibilità delle obbligazioni, deve comunque essere rispettato il limite previsto dall’art. 6, comma 8.
10.2 Le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni possedute.
10.3 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All’assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell’articolo 33 del presente statuto.
Articolo 11
(Altre fonti di finanziamento)
11.1 Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve e dall’emissione di obbligazioni, la società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:
a) finanziamenti a media e lunga scadenza, da attingere presso aziende e/o istituti di credito;
b) contributi forniti a qualsiasi titolo da enti pubblici o assimilati;
c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i finì sociali.
11.2 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.
11.3 La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.
Articolo 12
(Patrimoni destinati)
12.1 La società, in osservanza quanto disposto dagli articoli 2447-bis e 2447-ter del codice civile, potrà:
a) costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare:
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
12.2 Le deliberazioni sono adottate dall’assemblea straordinaria
Recesso
Articolo 13
(Diritto di recesso)
13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso. Nel caso di cui all’art. 2497 — quater, 1° comma lettera b), il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio.
13.2 La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguita entro 180 giorni dalla comunicazione del socio fatta alla società, salvo contestazione del valore, anche con ricorso alla clausola compromissoria, che ha l’effetto di interrompere il termine fino alla sua definitiva determinazione.
13.3 Hanno diritto di recedere i soci, assenti, dissenzienti o astenuti, che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’introduzione o l’eliminazione di una o più cause di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
h) l’esclusione dalla quotazione, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati;
i) l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie, ma solo ove la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.
13.4 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
13.5 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’articolo 2497-quater c.c.
13.6 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della deliberazione riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Articolo 14
(Esercizio del diritto di recesso)
14.1 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. che deve essere spedita entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Nel caso di deliberazione di cui all’art. 13, comma 3, lettera i) il termine di esercizio del diritto di recesso è di 90 giorni.
14.2 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato, con le modalità di cui al 1° comma:
a) entro 30 giorni dalla data in cui il socio ne è venuto esso stesso a conoscenza;
b) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo 3° comma.
14.3 L’organo amministrativo o il collegio sindacale sono tenuti a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso, entro 30 giorni dalla data in cui ne sono venuti essi stessi a conoscenza.
14.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Da tale data decorrono i termini di cui al comma 2° dell’articolo 13.
14.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale entro 15 giorni successivi alla comunicazione del recesso.
14.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
14.7 Fino allo scadere del periodo di cui al precedente 6° comma, il socio resta titolare del diritto di voto e dei suoi diritti patrimoniali.
14.8 Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Articolo 15
(Criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso legittimato da deliberazione assembleare)
15.1 Quando il recesso dipenda da una delibera assembleare che lo legittima, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e, se istituito, del soggetto incaricato della revisione contabile, in base ad una situazione patrimoniale ed economica che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, tenendo comunque conto della media aritmetica ponderata dei prezzi delle transazioni, ritenute confrontabili, che sono avvenute nei sei mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, le cui deliberazioni legittimano il recesso.
15.2 La situazione patrimoniale ed economica è riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno fissato per l’assemblea in prima convocazione le cui deliberazioni legittimano il recesso. Essa può essere costituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 120 giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ovvero non oltre 180 giorni prima di tale data nelle ipotesi di cui all’art. 2364, 2° comma, c.c.
15.3 La documentazione di stima del valore delle azioni deve essere depositata presso la sede della società e allegata agli atti dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
15.4 L’organo amministrativo deve comunicare ai soci la determinazione del valore di cui al 1° comma, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prendere visione della documentazione di cui al 3° comma e di ottenerne copia a proprie spese.